PRIMA REVISIONE

La prima revisione, in base alla periodicità prevista per il tipo di veicolo, va fatta entro la fine del mese di immatricolazione del veicolo riportato sulla carta di circolazione (rigo I). Per esempio, se un’auto è stata immatricolata il 17 febbraio 2014, la prima revisione dovrà essere fatta entro il 28 febbraio 2018.
Nulla vieta, ovviamente, di anticipare il mese della revisione. Bisogna solo ricordare, in quel caso, che l’anticipo diventa la nuova scadenza per il futuro.
Attenzione: un veicolo non sottoposto a revisione non può circolare, nemmeno per recarsi in motorizzazione o a un centro revisioni. Anche perché in caso d’incidente con colpa l’assicurazione risarcirà comunque il danno eventualmente provocato, ma, salvo diverse disposizioni contrattuali, avrà il diritto di rivalersi sull’assicurato.

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REVISIONE PERIODICA

Le revisioni successive alla prima, invece, vanno fatte entro la fine del mese in cui è stata fatta la revisione precedente, sempre in base alle regole di periodicità previsto per il tipo di veicolo da revisionare. Per esempio, se una vettura è stata revisionata l’11 ottobre 2012, la revisione successiva dovrà essere fatta entro il 31 ottobre 2014.
Nulla vieta, ovviamente, di anticipare il mese della revisione. Bisogna solo ricordare, in quel caso, che l’anticipo diventa la nuova scadenza per il futuro.
Attenzione: un veicolo non sottoposto a revisione non può circolare, nemmeno per recarsi in motorizzazione o a un centro revisioni. Anche perché in caso d’incidente con colpa l’assicurazione risarcirà comunque il danno eventualmente provocato, ma, salvo diverse disposizioni contrattuali, avrà il diritto di rivalersi sull’assicurato.

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REVISIONE ANNUALE

La revisione ha periodicità diversa a seconda del tipo di veicolo. È annuale per i seguenti veicoli:
– veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente (autobus);
– autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
– rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (compresi i semirimorchi);
– autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
– autoambulanze;
– veicoli atipici eccetto i veicoli d’epoca e i veicoli di interesse storico collezionistico;
– autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea;
– autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
– filobus;
– trenini turistici.
In ogni caso, i veicoli devono essere presentati alla visita periodica insieme al carrello appendice eventualmente abbinato.
Nulla vieta, ovviamente, di anticipare il mese della revisione. Bisogna solo ricordare, in quel caso, che l’anticipo diventa la nuova scadenza per il futuro.
Attenzione: un veicolo non sottoposto a revisione non può circolare, nemmeno per recarsi in motorizzazione o a un centro revisioni. Anche perché in caso d’incidente con colpa l’assicurazione risarcirà comunque il danno eventualmente provocato, ma, salvo diverse disposizioni contrattuali, avrà il diritto di rivalersi sull’assicurato.

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